Problem Flash

Codice Deontologico

1.

Scopo


Il Codice deontologico dell'ACPT fissa i principi di conduzione e di comportamento
delle Cliniche allo scopo di:

1.1. Salvaguardare il ruolo e l'immagine di utilità pubblica e correttezza operativa dei propri soci.

1.2. Stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra la Clinica e quanti entrano in contatto con essa.

1.3. Fornire cure di qualità a favore della salute pubblica, indipendentemente dal suo statuto giuridico-sociale.

1.4. Rafforzare il suo ruolo quale forza sociale e autonoma.

1.5. Il Codice è vincolante per tutti i soci dell'ACPT.
2.

Principi Generali

2.1. La cura dei pazienti è la missione alla quale si ispira l'attività della Clinica.

2.2. La Clinica collabora con l'Ente pubblico, gli assicuratori malattia e gli altri operatori sanitari, per promuovere una medicina di qualità a costi sopportabili per la comunità.

2.3. La Clinica collabora con l'Ente pubblico per favorire la complementarietà delle prestazioni, la costruzione della rete sanitaria cantonale e lo scambio di dati statistici e di previsione.

2.4. La Clinica rispetta le regole deontologiche proprie alle professioni di chi opera nella Clinica e vigila per quanto possibile sul rispetto di dette regole.

2.5. Gli accordi economici con medici liberi professionisti e con altri fornitori di prestazioni sanitarie sono stipulati con trasparenza: sono segnatamente vietati partecipazioni o retrocessioni non palesi, che possono indurre a contrastare i principi di questo Codice.

2.6. La Clinica promuove la trasparenza sulle prestazioni fornite sia per quanto concerne gli aspetti sanitari che economici.
3.

Principi nei confronti dei pazienti

3.1. L'accettazione di pazienti avviene senza criteri discriminatori quali, religione, nazionalità, ceto sociale né altro criterio discriminatorio. Inoltre, la clinica si impegna ad accettare i pazienti con qualsiasi copertura assicurativa, soprattutto in caso di urgenza.

3.2. I rapporti tra Clinica e pazienti si ispirano al pieno rispetto dei principi stabiliti dalla Legge sanitaria in vigore.

3.3. Le lamentele di pazienti o di loro familiari sono accuratamente esaminate. Quando non possano essere trovate soluzioni direttamente, la Clinica favorisce la composizione tramite un mediatore neutro deciso di comune accordo dalle parti.

3.4. Il paziente ha diritto, se lo richiede, ad essere informato preventivamente sui costi delle prestazioni a lui fornite e sulle esistenti coperture (convenzioni, tariffe, ecc.).

3.5. Il paziente deve essere messo in grado di riconoscere facilmente il ruolo del personale della Clinica che entra in contatto con lui.

3.6. Particolare cura è dedicata alla salvaguardia della sfera privata del paziente e al segreto professionale.
4.

Principi nei confronti del personale

4.1. La Clinica documenta correttamente i requisiti ed i diplomi professionali del personale che assume.

4.2. La Clinica assume e gestisce il personale senza criteri discriminatori, nel rispetto della dignità della persona.

4.3. La Clinica promuove, nel limite del possibile, la formazione e l'aggiornamento del personale che opera presso di sé.

4.4. La Clinica incentiva nella sua conduzione del personale criteri di qualità delle cure e di contenimento dei costi.
5.

Principi verso i medici operanti in clinica

5.1. Ai medici che operano presso le cliniche, qualunque sia il loro statuto giuridico ed economico, è riconosciuta dignità professionale, autonomia scientifica e rigore economico.

5.2. La Direzione e il personale si astengono dall'esprimere giudizi o raccomandazioni che possano interferire nella libera scelta del medico da parte del paziente.
6.

Principi nei confronti delle altre cliniche

6.1. I rapporti tra cliniche si ispirano al doppio principio della collaborazione e della concorrenza leale.

6.2. La collaborazione tiene conto del rispetto dei reciproci mandati di prestazione e di questo Codice deontologico. Le Cliniche elaborano progetti comuni e sfruttano sinergie possibili.

6.3. I principi della concorrenza sono quelli iscritti nella Legge federale sulla concorrenza sleale. In particolare le Cliniche si astengono da comportamenti denigratori nei confronti di altre Cliniche e dal farsi pubblicità con argomenti di paragone sfavorevole all'altro.

6.4. In caso di conflitti tra Cliniche, esse cercano la mediazione del presidente dell'ACPT. Restano riservati gli atti urgenti a tutela di interessi legittimi.
7.

Principi nei confronti degli assicuratori malattia

7.1. La Clinica collabora con gli assicuratori malattia al fine di contenere i costi, promuovere la collaborazione e garantire la trasparenza.

7.2. La Clinica rispetta gli accordi e le convenzioni pattuite con gli assicuratori malattia.
8.

Principi nei confronti dell'opinione pubblica

8.1. L'ACPT rappresenta pubblicamente l'insieme delle Cliniche in accordo con le singole Cliniche.

8.2. Le relazioni pubbliche della Clinica sono svolte nel rispetto delle altre strutture sanitarie e sociosanitarie e conformi alla dignità del servizio svolto.
9.

Commissione Deontologica


Per vigilare sul rispetto del Codice, viene costituita la Commissione deontologica dell'ACPT.

9.1. La Commissione deontologica si compone del Presidente dell'ACPT e di altri tre membri designati, per due anni con mandato rinnovabile, dal Comitato dell'ACPT.

9.2. La Commissione deontologia ha funzione consultiva nei confronti del Comitato dell'ACPT.

9.3. La Commissione può fare capo a consulenti o periti esterni, segnatamente quando si tratta di esaminare casi o aspetti che comportano una particolare competenza professionale o la tutela di segreti professionali o commerciali.
10.

Procedura

10.1. La Commissione interviene su richiesta di un socio e/o del Presidente e/o del Comitato dell'ACPT o da una persona fisica che ritiene di aver subito un torto.

10.2. Segnalazioni anonime non sono prese in considerazione. E' invece lecito segnalare al Presidente della Commissione violazioni del Codice, contro garanzia di confidenzialità della fonte. Tale garanzia decade se risulta che l'autore della segnalazione ha agito in cattiva fede.

10.3. Il socio che resiste ad accertamenti della Commissione ha l'onere di dimostrare che sta tutelando segreti legittimi. Quando ciò sia dimostrato, ma l'esigenza di accertamento sia sufficientemente importante, l'accesso al segreto è conferito ad una persona obbligata al segreto, che si limiterà a riferire quanto necessario. La resistenza ingiustificata agli accertamenti da parte di un socio costituisce violazione del Codice.
11.

Misure


La Commissione :

11.1. autonomamente tenta conciliazioni, esprime pareri, intima richiami e avvertimenti ;

11.2. propone al Comitato di pronunciare formali biasimi nei confronti di soci, di regola accompagnati dall'obbligo di rifondere all'ACPT i costi per il chiarimento del caso ;

11.3. propone al Comitato, di decidere a norma dello statuto, l'espulsione o la sospensione di soci;

11.4. a pareri, richiami e avvertimenti non viene data pubblicità. La Commissione può tuttavia proporre al Comitato di informare tutti i soci o di dare pubblicità anche più vasta a questi atti - a scopo di prevenzione generale e o di tutela o promozione dell'immagine dell'ACPT - di regola in modo da non rendere riconoscibili le parti coinvolte;

11.5.

il Comitato decide circa la pubblicità da dare alle sanzioni di biasimo formale, sospensione ed esclusione da loro decise.

 

 

Questo Codice è stato approvato durante l'Assemblea dell'ACPT del 10 maggio 2000, modificato il 22 marzo 2001 e il 13 dicembre 2001.

 

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